STATUTO

Versione definita con atto notarile in data 19 Giugno 2020 e approvata dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Soci di ACCADEMIA ITALIANA DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Art.1 COSTITUZIONE     

E’ costituita l’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, Associazione italiana di professionisti della mediazione penale e giustizia riparativa (di seguito Associazione).      

L’Associazione ha sede legale in Palo del Colle a Via Giulio Pastore n. 10.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie anche in altre città d’Italia o all’estero, mediante delibera del Consiglio direttivo, votata a maggioranza assoluta.     

L’Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue il fine di riunire e tutelare i professionisti che si occupano di mediazione penale e giustizia riparativa, intesa come professione non organizzata in ordini o collegi ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 14 Gennaio 2013 n. 4.

Essa è un’associazione di professionisti ai sensi dell’art.2 comma 1 della stessa legge.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo che ne è parte integrante.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 DEFINIZIONI

  1. Giustizia Riparativa: qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un terzo neutrale. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi.
  2. Mediazione Penale: ogni procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dalla commissione del reato, con l’aiuto di un terzo indipendente.
  3. Mediatore Penale: professionista qualificato a seguito di una specifica e rigorosa formazione teorico-pratica che consente l’acquisizione di un alto livello di competenza nella gestione e risoluzione del conflitto e abilità specifiche per lavorare con le vittime e autori di reato.
  4. Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Penali dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa: documento contenente le indicazioni sulla deontologia e la condotta del mediatore penale e giustizia riparativa che intende diventare socio dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e di Giustizia Riparativa. E’ parte integrante del presente Statuto.
  5. Regolamento Attuativo: documento che integra lo Statuto nelle parti riguardanti la formazione dei candidati professionisti, le procedure di selezione degli stessi e il riconoscimento delle scuole di formazione da cui essi provengono. E’ parte integrante del presente Statuto.
  6. Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente: documento che definisce i criteri secondo cui i Soci professionisti dell’Associazione possono assolvere agli obblighi deontologici e professionali di rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite. E’ parte integrante del presente Statuto.

Art. 3 SCOPO       

L’Associazione ha per scopo quello di rappresentare e tutelare i professionisti che si occupano di mediazione penale e giustizia riparativa al fine di valorizzarne le competenze e garantire che si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta a tutela degli utenti (come previsto dall’art. 2 comma 1  dalla legge 14 Gennaio 2013 n. 4)    

L’Associazione opera per:

  1. riunire i mediatori penali in una struttura aggregativa che ne faciliti il confronto professionale e la collaborazione allo scopo anche di valorizzare il ruolo del mediatore penale in ambito sociale e legislativo;         
  2. definire, attraverso il Regolamento Attuativo, i principi in base ai quali il mediatore penale è formato e garantire che la prestazione professionale effettuata dai Soci professionisti sia svolta in modo adeguato e qualificato;
  3. promuovere iniziative di confronto culturali e tecnico-professionali a livello nazionale e internazionale utili a favorire la formazione permanente dei propri Soci;
  4. svolgere tutte le attività utili al raggiungimento dei fini statutari anche mediante iniziative a carattere commerciale;   
  5. garantire che i propri Soci abbiano avuto una formazione professionale di alto livello, rispettosa degli utenti, delle peculiarità della mediazione penale e giustizia riparativa;
  6. Garantire che i propri Soci professionisti rispettino il Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 14 Gennaio 2013 n.4 e ai sensi dell’art. 27-ter del d. lgs 6 Settembre 2005, n. 206 – codice del consumo);
  7. prevedere, a garanzia della tutela dei consumatori, l’istituzione di uno sportello di riferimento per gli utenti/consumatori al quale rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 14 Gennaio 2013 n.4  e ai sensi dell’art. 27-ter del d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 – codice del consumo) e per richiedere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall’Associazione agli iscritti;    
  8. diffondere la cultura della mediazione penale e della giustizia riparativa;
  9. contribuire alla produzione legislativa che regola l’attività professionale del mediatore penale.      

Per il perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione potrà programmare e realizzare iniziative in collaborazione anche con enti pubblici e privati o con altre associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità.

Le modalità di tali forme di collaborazione verranno definite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 

Art.4 STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE   

L’Associazione è organizzata in Sede Nazionale e Sedi Territoriali.

Sede Nazionale

E’ ubicata presso la sede legale dell’Associazione e comprende:

  1. L’ Amministrazione e la Segreteria per la gestione informatica centralizzata dei dati di tutte le sedi dell’Associazione;        
  2. Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, come previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nel presente Statuto;

Sedi Territoriali

Le sedi territoriali sono sedi locali dell’Associazione, sono ubicate in almeno tre Regioni italiane. L’Associazione potrà istituire Sedi Territoriali anche all’estero, come previsto dall’art.1 del presente Statuto.  

Ogni sede territoriale prevede un Referente Territoriale, ovvero un rappresentante locale, i cui compiti sono definiti nel presente Statuto.

Art.5 SOCI  

I Soci si distinguono in: Fondatori e Professionisti.    

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa. Essi entrano di diritto a far parte delle strutture organizzative e direttive dell’Associazione.

Soci Professionisti

Sono Soci Professionisti coloro che abbiano:  

  1. Conseguito il titolo di Mediatore Penale attraverso un corso di formazione professionale secondo i requisiti del Regolamento Attuativo e del Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente ed esercitino la mediazione penale in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente (come previsto dall’art.1 comma 5 della legge 4/2013).
  2. Superata la procedura di selezione dei candidati professionisti, i soci – fondatori e professionisti – sono iscritti in un apposito registro chiamato Albo dei Soci inserito e consultabile sul sito di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

Nell’Elenco Soci a ogni nominativo viene associato un numero d’iscrizione, viene indicata la quota associativa richiesta e quella versata nonché la scadenza della stessa. L’elenco dei Soci viene aggiornato entro il 1° Aprile di ogni anno e contiene unicamente l’elenco dei soci in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto.

ART.6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI   

I Soci hanno diritto a:

  1. Partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
  2. Partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
  3. Partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate dall’Associazione;      

Parimenti i Soci sono tenuti:

  1. Al rigoroso rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;    
  2. Al rigoroso rispetto delle indicazioni deontologiche e di condotta relative all’attività professionale delineate nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Penali di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa;
  3. Adempiere all’obbligo di aggiornamento costante;
  4. A rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
  5. Al pagamento della quota associativa   

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.7 AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI       

L’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi.

Le modalità di ammissione sono specificate nel Regolamento Attuativo.

I Soci possono decadere dalla loro qualità per recesso o dimissioni volontarie. L’intenzione di recedere deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi l’esclusione dei Soci, sia fondatori che professionisti responsabili di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.    

L’esclusione è prevista per qualsiasi socio e le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate dal Consiglio Direttivo attraverso l’istituzione di una Commissione Disciplinare.

Se sono confermate le ragioni della decadenza del socio, il Consiglio Direttivo adotta una formale deliberazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio, in cui prevede la cancellazione dall’Elenco del socio decaduto e trasmette al socio radiato la motivazione alla sua esclusione.        

Il Socio che decade (volontariamente o no) o recede dall’Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.        

Art.8 PATRIMONIO        

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

  1. Quote associative versate annualmente dai Soci;     
  2. Proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;       
  3. Contributi liberi offerti tanto dai Soci che da terzi, donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
  4. Sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente. Gli eventuali avanzi d’esercizio verranno reinvestiti in attività statutariamente previste.  

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.         

Art.9 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno.   

Il Consiglio Direttivo redige e approva entro il 31 (trentuno) Marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso ed il conto economico dell’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) Aprile per la definitiva approvazione.

Art.10 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’Associazione potrà:

  1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o Privati;
  2. Organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali, convegni, seminari ed eventi in genere;
  3. Svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini statutari, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità;
  4. Svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

Per svolgere la propria attività, l’Associazione si potrà avvalere dell’opera degli associati che sarà svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo.

L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

Art.11 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, Associazione italiana di professionisti della mediazione penale:

◊ L’Assemblea dei soci

◊ Il Consiglio Direttivo

◊ Il Presidente

◊ Il Vice Presidente

◊ Il Tesoriere

◊ La Commissione Scientifica     

◊ I Referenti Territoriali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di specifici incarichi. La necessità e l’entità del rimborso spese sono decise dal Consiglio Direttivo.

Art.12 ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, in regola con l’iscrizione e i relativi pagamenti e che siano associati da almeno sei mesi.         

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.         

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.        

L’Assemblea ordinaria delibera su:       

  1. Le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
  2. Il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio presentato dal Presidente
  3. L’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione;
  4. Gli eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’Assemblea.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Art.13 CONVOCAZIONE E QUORUM 

L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso.   

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano ai Soci Fondatori e ai Soci Professionisti in regola con il versamento della quota associativa e associati da almeno sei mesi. Ogni Socio ha diritto a un voto.         

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.       

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto nel comma successivo.

Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, da altra persona designata dai presenti. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricati di redigere il verbale della riunione. Il verbale delle riunioni dell’Assemblea dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede nazionale.

Art.14. CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di cinque membri e un massimo di nove, tra cui:       

◊ Presidente

◊ Vice Presidente

◊ Tesoriere

◊ Direttore Scientifico       

◊ Almeno un Referente Territoriale       

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato, con le rispettive cariche e funzioni nell’atto costitutivo di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

Per le nomine successive alla prima i componenti del Consiglio Direttivo vengono scelti dall’Assemblea all’interno dei Soci che si sono resi disponibili per questo incarico.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, tenuto conto del primo dei non eletti, sino alla successiva Assemblea.         

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità ovvero su richiesta di un terzo dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art.15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO       

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi, la gestione della sua attività e per la nomina dei responsabili per settori d’attività.

Il Consiglio Direttivo per adempiere agli scopi statutari, in particolare quelli di garantire un alto livello di preparazione dei propri Soci, istituisce una Commissione Scientifica per la Formazione. Le modalità di istituzione della Commissione Scientifica sono meglio dettagliate nel presente Statuto.    

Il Consiglio Direttivo decide l’ammissione dei Soci Professionisti e la loro iscrizione nell’Elenco dei Soci.    

Al Consiglio Direttivo compete la vigilanza sulla correttezza professionale dei propri Soci, data dal pieno rispetto delle indicazioni previste dal Codice Deontologico e di Condotta dei Mediatori Penali di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa e quindi le conseguenti decisioni, sulla decadenza dei Soci e loro cancellazione dall’Elenco dei Soci.

A questo scopo, il Consiglio Direttivo istituirà una Commissione Disciplinare, qualora risultasse necessario verificare il rispetto delle norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività professionale, in particolare quelli delineati nel Codice Deontologico e di Condotta dei Mediatori Penali di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.

Il Consiglio Direttivo svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea dei Soci tra cui:

  1. Definisce le attività dell’Associazione e le sottopone all’Assemblea de Soci;
  2. Definisce le quote associative annue;
  3. Redige lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
  4. Redige il Regolamento Attuativo, il Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Penali dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa;
  5. Stabilisce le modalità collaborazione con enti pubblici o privati e associazioni nazionali / internazionali per realizzare programmi ed iniziative utili a perseguire gli scopi statutari.

Art.16 PRESIDENTE       

Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita i più ampi poteri d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione quali:

  1. Assumere la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, agendo e resistendo avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale anche nominando avvocati;
  2. Presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni;
  3. Convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
  4. Curare il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegati allo stesso dal Consiglio direttivo e in collaborazione con il Vice Presidente e il Tesoriere;
  5. Disporre l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o altre operazioni finanziarie, su delibera del Consiglio Direttivo che ne determina limiti e poteri, provvedendo ai pagamenti di forniture di beni e servizi, direttamente o tramite delega;
  6. Firmare tutti gli atti ufficiali dell’Associazione;
  7. Curare, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.         

Il primo Presidente verrà nominato nell’atto costitutivo di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa. Egli rimane in carica per tre anni.

Art. 17 IL VICE PRESIDENTE   

Il Vice Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o per altra causa giustificata nel rispetto dello statuto e del regolamento.

Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, il Vice Presidente ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.   

Il Vice Presidente rimane in carica per tre anni.

Art.18 IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto all’interno del Consiglio Direttivo con le modalità descritte nel presente Statuto.

Il Tesoriere dell’Associazione è il responsabile del controllo amministrativo dell’Associazione ed è incaricato di:

  1. Tenere in regola i libri contabili e sociali;
  2. Compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea;
  3. Provvedere agli incassi ed ai versamenti necessari alla gestione amministrativa dell’Associazione; per questo ha accesso, con firma depositata, al conto corrente bancario o postale aperto dal Presidente per le necessità dell’Associazione.

Il Tesoriere rimane in carica per tre anni.

Art.19 REFERENTI TERRITORIALI    

I Referenti Territoriali sono eletti dall’Assemblea dei Soci e fanno parte del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente Statuto.

Le sedi dei Referenti Territoriali sono da considerarsi anche Sedi Territoriali di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

I compiti dei Referenti Territoriali sono i seguenti:     

  1. Promuovere nel proprio territorio di competenza adeguate forme di garanzia a tutela dell’utente (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 4/2013), offrendo al cittadino consumatore tutte le informazioni necessarie, avendo a disposizione materiale informativo fornito dall’Associazione e disponendo della sezione relativa al proprio territorio dell’Elenco Soci professionisti che rispettano i criteri di professionalità e competenza definiti dall’Associazione;  
  2. Presenziare ovvero partecipare attivamente in qualità di rappresentanti dell’Associazione alle iniziative culturali che vengono organizzate sul territorio di competenza;
  3. Facilitare i rapporti tra i Soci dell’Associazione del proprio territorio, anche creando, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, delle iniziative formative che soddisfino la necessità di formazione permanente degli associati;       
  4. Raccogliere e stimolare nuove candidature all’Associazione;
  5. Informare regolarmente il Consiglio Direttivo sull’andamento delle attività, sulle iniziative, sulle richieste di adesione e sulle eventuali lamentele dei cittadini consumatori.

I Referenti Territoriali rimangono in carica per tre anni.

Art. 20 LA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE

La Commissione Scientifica per la Formazione è istituita dal Consiglio direttivo per costituire l’organo di controllo di qualità e competenza dei propri Soci e della loro attività.

La Commissione Scientifica per la Formazione viene istituita nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla costituzione dell’Associazione e consta di tre membri scelti esclusivamente tra i Soci Fondatori.

Le nomine successive vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e i membri vengono scelti tra i Soci, sia Fondatori che Professionisti.

I membri della Commissione Scientifica per la Formazione dovranno garantire neutralità e imparzialità nei confronti delle strutture/organismi formativi, rimangono in carica per tre anni.

Nel caso in cui uno o più membri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro.

La Commissione Scientifica per la Formazione si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta l’anno. Delibera all’unanimità. Il verbale delle riunioni è a disposizione dei soci per consultazione presso la sede nazionale.

Art.21 I COMPITI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE

La Commissione Scientifica per la Formazione ha poteri di valutazione ed analisi correlati all’iscrizione di nuovi soci, di riconoscimento del loro iter formativo nonché del loro operato tra cui:

  1. La definizione dei criteri di ammissione e selezione dei candidati soci, tra cui la nomina di apposita commissione d’esame;
  2. La valutazione e l’eventuale riconoscimento dei Centri/Istituti di formazione di provenienza dei candidati soci e dei loro corsi di formazione;
  3. La valutazione e l’eventuale riconoscimento di eventi sui temi della mediazione penale e della giustizia riparativa o tematiche correlate, organizzati da Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti dall’ Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa;
  4. La definizione dei criteri per l’assolvimento da parte dei Soci Professionisti degli obblighi di formazione professionale costante;
  5. L’adempimento del compito di controllo costante della qualità dell’offerta formativa proposta dai Centri/Istituti riconosciuti o da strutture/singoli professionisti che organizzano eventi di formazione professionale permanente, anche utilizzando strumenti di rilevazione quali test e questionari ad hoc;
  6. La proposta diretta di corsi o eventi di formazione professionale permanente dei propri iscritti, nella misura di almeno un evento all’anno;
  7. La definizione di ogni altra forma di analisi e valutazione dei criteri di competenza professionale che i Soci devono possedere, in accordo e su mandato del Consiglio Direttivo.

Art.22 ELEMENTI INFORMATIVI E FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ

L’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità richiamati dall’ art.4 della legge 4/2013.

Nei casi in cui i propri Soci siano autorizzati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della stessa legge, l’Associazione osserva anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il Presidente dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, unitamente al Consiglio Direttivo, garantisce, nel rispetto dall’ art.5 della legge 4/2013, la correttezza delle informazioni fornite dal sito web relative a:

  1. Atto costitutivo e statuto;
  2. Precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  3. Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  4. Struttura organizzativa dell’associazione;
  5. Requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
  6. Requisiti per l’ammissione all’associazione;
  7. Assenza di scopo di lucro;
  8. Il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
  9. L’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  10. Le sedi dell’associazione sul territorio nazionale;
  11.  La presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente dei Soci, in forma diretta o indiretta;
  12. L’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
  13. Le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello come indicato nel presente Statuto.

Art. 23 FORME DI GARANZIA A TUTELA DELL’UTENTE

L’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa promuove tutte le necessarie forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui:

  1. L’obbligo per gli iscritti all’Associazione di riportare in ogni comunicazione con i propri clienti l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge 4/2013, unitamente ai riferimenti dell’associazione di appartenenza (denominazione, sede legale, sito web). 
  2. L’attivazione, presso la Sede Nazionale, di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti dall’Associazione stessa.        
  3. L’attestazione, a garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali, rilasciata ai propri Soci e relativa all’iscrizione all’associazione e al rispetto dei requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, così come specificato nel Regolamento Attuativo.
  4. L’obbligo per gli iscritti all’Associazione di comunicare agli utenti/consumatori tutte le informazioni relative a:
    1. Specificità del proprio intervento, descrivendo il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, differenziandolo da quello di altri professionisti sociali, sanitari o giuridici iscritti in ordini o collegi;
    1. Costi, tariffe e modalità di pagamento, specificando che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
    1. Sottoscrizione da parte del mediatore della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, specificandone il numero e gli estremi;
    1. La tutela della loro privacy, facendo leggere e controfirmare il documento predisposto e redatto in modo conforme alle direttive del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679);
    1. La tutela della riservatezza, così come descritta nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Penali di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa;
    1. Il controllo, tramite gli organi sociali preposti, del rispetto delle norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività professionale.

Art.24 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla decisione del servizio di conciliazione presso la Camera Arbitrale di Bari.

Art.25 SCIOGLIMENTO  

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.    

Art.26 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.