Raccomandazione CM/Rec(2018)8

Appendice alla Raccomandazione CM/Rec(2018)8

I. Campo di applicazione della Raccomandazione

  1. La presente Raccomandazione mira a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale. Essa promuove standard per il ricorso alla giustizia riparativa nel contesto della procedura penale e cerca di salvaguardare i diritti dei partecipanti e di massimizzare l’efficacia del percorso nel rispondere ai loro bisogni. Essa mira inoltre a incoraggiare lo sviluppo di approcci riparativi innovativi – che potrebbero collocarsi al di fuori della procedura penale – da parte delle autorità giudiziarie e delle agenzie di giustizia penale e di giustizia riparativa.
  2. La presente Raccomandazione è rivolta a tutte le agenzie pubbliche e private che operano nel contesto della giustizia penale e che trasmettono o deferiscono casi a organismi di giustizia riparativa o che potrebbero comunque ricorrere alla giustizia riparativa o applicarne i principi nel proprio lavoro.

II. Definizioni e principi operativi generali

Il termine ‘giustizia riparativa’ si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (da qui in avanti ‘facilitatore’).
La giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore dell’illecito, e può anche includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato. Ciò può comprendere persone che sostengono le vittime o gli autori dell’illecito, operatori interessati e membri o rappresentanti delle comunità colpite. Di qui in avanti, i partecipanti a percorsi di giustizia riparativa saranno indicati, ai fini di questa Raccomandazione, con la locuzione ‘le parti’.
A seconda del Paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini, tra gli altri, di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione.
La giustizia riparativa può essere utilizzata in ogni fase del procedimento penale. Ad esempio, può essere associata a una forma di diversione dall’arresto, dall’esercizio dell’azione penale o dal perseguimento penale del fatto, può essere usata congiuntamente all’archiviazione di polizia o giudiziaria, può intervenire prima o parallelamente al perseguimento penale del fatto, può collocarsi tra l’accertamento di responsabilità e la comminazione di una pena, può costituire parte di una pena o intervenire dopo la comminazione o l’espiazione della stessa.
La necessità di un controllo giudiziale è maggiore se la giustizia riparativa ha un’incidenza sulle decisioni giudiziarie, come quando l’interruzione dell’azione penale dipende dal raggiungimento di una composizione ragionevole o quando l’accordo sottoposto al tribunale prende la forma di una ordinanza o sanzione raccomandata.
Pratiche che non implichino un dialogo tra vittime e autori dell’illecito possono comunque essere pensate e realizzate secondo modalità strettamente aderenti ai principi fondamentali della giustizia riparativa (vedi Sezioni III e VII). I principi e gli approcci riparativi possono anche essere applicati nell’ambito del sistema della giustizia penale, al di fuori del procedimento penale (vedi Sezione VII).
La locuzione ‘servizi di giustizia riparativa’ si riferisce a chiunque offra percorsi di giustizia riparativa. Può trattarsi di agenzie specializzate di giustizia riparativa, così come di autorità giudiziarie, di agenzie del sistema penale e altre autorità competenti.
Con la locuzione ‘autorità giudiziarie’ ci si riferisce a giudici, tribunali e pubblici ministeri.
Con la locuzione ‘agenzie di giustizia penale’ ci si riferisce alla polizia e ai servizi penitenziari, di probation, di giustizia minorile e di supporto alle vittime.
Con la locuzione ‘agenzie di giustizia riparativa’ ci si riferisce a ogni agenzia specializzata (privata o pubblica) che eroga servizi di giustizia riparativa in materia penale.

III. Principi fondamentali della giustizia riparativa

La giustizia riparativa si basa sui principi fondamentali secondo cui le parti dovrebbero poter partecipare attivamente alla risoluzione del reato (principio della partecipazione degli interessati), e tali risposte dovrebbero essere prevalentemente orientate ad affrontare e a riparare il pregiudizio causato dal reato alle persone, alle relazioni e alla società più ampia (principio della riparazione del pregiudizio).

Altri principi chiave della giustizia riparativa includono: volontarietà; dialogo deliberativo e rispettoso; eguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte; correttezza procedurale; dimensione collettiva e consensuale degli accordi; accento su riparazione, reintegrazione e raggiungimento di una comprensione reciproca; e assenza il dominio. Tali principi possono essere utilizzati quale quadro per sostenere più ampie riforme della giustizia penale.
La giustizia riparativa non dovrebbe essere pensata o realizzata allo scopo di difendere gli interessi della vittima o dell’autore dell’illecito a favore dell’uno e a dispetto dell’altro. Piuttosto, essa offre uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell’esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti.

La giustizia riparativa è volontaria e ha luogo solo se le parti vi acconsentono liberamente, dopo essere state previamente informate in modo compiuto sulla natura del percorso e sui suoi possibili esiti e implicazioni, ivi incluso l’impatto che eventualmente il percorso di giustizia riparativa avrà su futuri procedimenti penali. Le parti devono poter revocare il loro consenso in ogni momento del percorso.
La giustizia riparativa dovrebbe essere realizzata in modo riservato. Le discussioni nella giustizia riparativa dovrebbero rimanere confidenziali e non possono essere utilizzate successivamente, se non con il consenso delle parti interessate (vedi Regola 53).
La giustizia riparativa dovrebbe essere un servizio generalmente disponibile. Il tipo, la gravità o la localizzazione geografica di un illecito non dovrebbero, di per sé e in assenza di ulteriori considerazioni, precludere alle vittime e agli autori dell’illecito di vedersi offerto un percorso di giustizia riparativa.
I servizi di giustizia riparativa dovrebbero essere disponibili in ogni fase del procedimento penale.
Alle vittime e agli autori dell’illecito dovrebbero essere fornite, da parte delle autorità competenti e dei professionisti legali, informazioni sufficienti per decidere se desiderino o meno partecipare. Le autorità giudiziarie o le agenzie della giustizia penale possono ricorrere a tali servizi in ogni momento del procedimento penale; ciò non preclude la possibilità di ricorrere autonomamente a un servizio di giustizia riparativa.
Alle agenzie di giustizia riparativa dovrebbe essere data autonomia sufficiente rispetto al sistema di giustizia penale. Dovrebbe essere mantenuto un equilibrio tra l’esigenza di tali agenzie di essere autonome e l’esigenza di assicurare che gli standard di tale pratica siano rispettati.

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