DISCIPLINARE FORMAZIONE PERMANENTE

DISCIPLINARE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE DEI SOCI PROFESSIONISTI DI ACCADEMIA ITALIANA DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA.

PREMESSA

Il Consiglio Direttivo di Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa (di seguito Associazione)

CONSIDERATO CHE

  • alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse degli utenti e della collettività, come indicato nell’art.2 comma 1 della legge 4/2013;
  • le Associazioni di Professionisti devono valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle norme deontologiche, come indicato nell’art.2 comma 2 della legge 4/2013;
  • le Associazioni di Professionisti promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni

disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice, come indicato nell’art.2 comma 3 della legge 4/2013;

  • la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente;
  • la formazione permanente sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
  • la formazione permanente è un obbligo in capo ai Soci professionisti iscritti all’Associazione, così come previsto nello Statuto e nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Penali dell’Associazione.

DEFINISCE ED APPROVA

IL PRESENTE DISCIPLINARE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

(di seguito Disciplinare)

Art. 1 SCOPO DEL DISCPILINARE

Il presente Disciplinare delinea i criteri e le condizioni con cui i soci professionisti dell’Associazione possono assolvere agli obblighi deontologici e professionali di rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti multidisciplinari e di confronto tra professionisti che, a diverso titolo, lavorano nel campo della riorganizzazione della mediazione penale e giustizia riparativa.

Art. 2 DEFINIZIONI

Per formazione professionale permanente s’intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento costante, inteso nei modi e nei termini previsti dall’art.2 comma 3 della legge 4/2013.

Per credito formativo s’intende un titolo che evidenzia il percorso formativo e professionale di un individuo e che consente di valorizzarne l’esperienza maturata. Nello specifico “il credito formativo è un valore assegnabile ad un segmento di formazione (ad esempio un modulo didattico, un’unità capitalizzabile, un’annualità accademica, ecc.) o ad un’esperienza individuale (lavorativa, di volontariato, ecc.) riconoscibile nell’ambito di un percorso di formazione come competenza individualmente già acquisita” (definizione dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, ISFOL).

Art.3 SCOPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

La finalità della formazione professionale permanente è quella di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale nell’interesse dell’utente e della collettività, nonché conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale per:

  • rafforzare le competenze tecnico professionali dei mediatori penali;
  • promuovere conoscenze multidisciplinari che consentano la comprensione dei contesti di intervento;
  • favorire processi di confronto e di integrazione tra professionisti, istituzioni e servizi e altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
  • rafforzare competenze nella progettazione degli interventi di mediazione penale secondo gli orientamenti dei modelli teorici di riferimento;
  • rafforzare conoscenze e competenze specifiche nella valutazione degli interventi effettuati;
  • sviluppare conoscenze e abilità per l’individuazione degli elementi critici incontrati nell’esercizio della propria professione;
  • sviluppare le competenze necessarie a trasformare gli elementi critici in risorse professionali;
  • promuovere processi di studio e ricerca su modelli innovativi di mediazione penale e giustizia riparativa.

 Art. 4 MODALITA’ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

I mediatori penali iscritti all’ Associazione hanno l’obbligo, previsto nello Statuto e nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei mediatori penali dell’Associazione, di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.

A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente secondo le modalità indicate di seguito dal presente disciplinare.

a) Validazione dell’attività formativa

Le valutazioni degli eventi atti a implementare la formazione professionale permanente di ogni Socio, così come il rispetto dei criteri delineati nel presente disciplinare sono demandate dal Consiglio Direttivo alla Commissione Scientifica per la Formazione che, qualora fosse necessario, può attivare la Commissione Disciplinare per far rispettare gli obblighi formativi in capo a ogni Socio dell’Associazione.

La Commissione Scientifica per la Formazione ha inoltre il compito di realizzare la comunicazione con le strutture/organismi formativi e di archiviarne il materiale ricevuto dalle strutture/organismi formativi stessi.

La Commissione Scientifica per la Formazione svolge un’attività di controllo dell’offerta formativa, anche a campione, e allo scopo può chiedere all’iscritto, alle scuole e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.

b) Decorrenza dell’obbligo di formazione professionale permanente

L’obbligo di formazione professionale permanente decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello della prima iscrizione del Socio professionista all’Associazione, con facoltà per l’interessato di chiedere e ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente Regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’Associazione e l’inizio dell’obbligo formativo.

c) Criteri di valutazione della formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio

Per valutare la formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio, la Commissione Scientifica per la Formazione utilizza lo strumento dei crediti formativi, così come definiti nel presente Disciplinare, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

d) Monte ore crediti per ogni Socio

Ogni Socio professionista, pena l’esclusione dall’Associazione, deve conseguire almeno 16 crediti formativi ogni anno, inteso come anno solare che decorre dalla data del rinnovo dell’iscrizione all’ Associazione.

In questo monte ore 4 crediti formativi l’anno devono essere conseguiti con la partecipazione a convegni o seminari organizzati direttamente dall’Associazione o dai propri Referenti Territoriali

e) Eventi a cui possono essere attribuiti crediti formativi

I crediti formativi si acquisiscono partecipando a:

  • eventi organizzati direttamente dall’ Associazione o dai propri Referenti Territoriali;
  • eventi specifici sulla mediazione penale, sulle modalità di risoluzioni alternative delle dispute, sulle strategie di gestione del conflitto e della negoziazione, organizzati dai Centri/Istituti riconosciuti, in base al Regolamento attuativo, dall’ Associazione;
  • eventi specifici sulla mediazione penale, sulle modalità di risoluzioni alternative delle dispute, sulle strategie di gestione del conflitto e della negoziazione, organizzati e tenuti anche singolarmente da Soci professionisti dell’Associazione;
  • eventi non specifici sulla mediazione penale, anche se organizzati dai Centri/Istituti riconosciuti dall’ Associazione, solo se la Commissione Scientifica per la Formazione li ritenga comunque utili per i mediatori penali. In ragione della non specificità il

numero dei crediti formativi attribuiti a questi eventi sarà inferiore a quelli previsti e dettagliati nel presente Disciplinare;

  • eventi organizzati da Centri/Istituti o formatori non riconosciuti dall’ Associazione, solo se la Commissione Scientifica per la Formazione li ritenga comunque utili per i mediatori penali;
  • supervisione individuale o di gruppo eseguita con supervisori iscritti in qualità di Soci Fondatori o Soci professionisti nell’Elenco Soci dell’Associazione;
  • supervisione individuale o di gruppo con mediatori penali supervisori non iscritti in qualità di Soci Fondatori o Soci professionisti nell’Elenco Soci dell’Associazione, previa autorizzazione della Commissione Scientifica per la Formazione.
  • svolgimento delle attività organizzative e di gestione dell’Associazione

Il numero dei crediti attribuiti a ciascun evento è indicato nel presente Disciplinare.

 Art.5 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEGLI EVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Come specificato nel presente Disciplinare, le valutazioni in merito alle caratteristiche degli eventi atti a implementare la formazione professionale permanente di ogni Socio, sono svolte dalla Commissione Scientifica per la Formazione.

Per consentire la valutazione, le agenzie formative o i singoli formatori che organizzano eventi formativi utili anche per mediatori penali per ottenere il riconoscimento da parte dell’Associazione (con conseguente concessione di uno specifico numero di crediti formativi) devono inviare via mail alla Sede nazionale la richiesta di riconoscimento, scaricando il fac-simile dal sito dell’Associazione, allegando:

  • materiale informativo sulla struttura o sul professionista che organizza l’evento
  • nel caso di Centri/Istituti riconosciuti dall’ Associazione, gli estremi del riconoscimento (numero d’inserimento nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Penale riconosciuti dall’ Associazione, così come definito nel Regolamento Attuativo)
  • consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
  • attestazione del pagamento della quota prevista per il riconoscimento, indicata nella domanda stessa di riconoscimento
  • informazioni dettagliate sull’evento tra cui:
    • Programma completo dell’evento
    • Curriculum dei relatori
  • Quota d’iscrizione all’evento con previsione del pagamento di una quota agevolata d’iscrizione per i Soci dell’Associazione
  • Indicazioni sul criterio di valutazione delle presenze/frequenze (es. raccolta firme di presenza)

Tale documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento.

La Commissione Scientifica per la Formazione risponderà alla richiesta di riconoscimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di crediti formativi in base alle tabelle inserite nel presente Disciplinare.

In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento dell’evento con attribuzione di crediti formativi, previa consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando, anche per via telematica, la decisione ai membri del Consiglio Direttivo che si riserverà di confermarla nella prima seduta utile successiva.

In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla struttura che lo ha richiesto la motivazione, comprensiva di eventuali richieste di integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.

In caso di riconoscimento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione per consentire la più vasta diffusione e

conoscenza dell’evento tra i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione.

Art.6 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI CREDITI FORMATIVI AGLI EVENTI

Il numero di crediti formativi assegnati agli eventi si differenzia in base alle caratteristiche dell’evento, al riconoscimento o meno della struttura che li organizza, alla presenza di Soci professionisti dell’Associazione.

Congressi, convegni e seminari

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione penale di almeno due giorni organizzati direttamente dall’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
12 crediti formativi
Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione penale di almeno due giorni organizzati da Centri/Istituti riconosciuti dall’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
10 crediti formativi
Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione penale di almeno due giorni organizzati da Centri/Istituti non riconosciuti dall’ Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
8 crediti formativi
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione penale di 1 giorno (almeno otto ore) con Soci professionisti dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa come organizzatore, unico relatore o relatore prevalente
5 crediti formativi  
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione penale di 1 giorno (almeno otto ore) con organizzatori o relatori non appartenenti all’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
4 crediti formativi
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione penale di mezza giornata (almeno quattro ore) con Soci professionisti dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa come unico relatore o relatore prevalente
4 crediti formativi
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione penale di mezza giornata (almeno quattro ore) con relatori non appartenenti all’ Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
3 crediti formativi
Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione penale inferiori a mezza giornata
0,50 crediti formativi ora
Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione penale superiori alla giornata ma inferiori alle due giornate
0,50 crediti formativi ora da aggiungersi ai crediti ottenuti per l’intera giornata

I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione penale, ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i mediatori penali, riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella.

Supervisioni

Supervisione di gruppo (attiva e passiva) con supervisori della Cooperativa C.R.I.S.I. e Soci professionisti dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
1 credito formativo ora
Supervisione individuale (attiva e passiva) con supervisori della Cooperativa C.R.I.S.I. e Soci professionisti dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
1,50 crediti formativi ora
Supervisione di gruppo (attiva e passiva) con supervisori non iscritti all’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
0,50 crediti formativi ora
Supervisione individuale (attiva e passiva) con supervisori non iscritti all’ Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
1 credito formativo ora

Lo stesso numero di crediti formativi, secondo le tabelle precedenti, è attribuito ai Soci professionisti dell’Associazione, relatori degli eventi, didatti nei corsi di formazione alla mediazione riconosciuti dall’ Associazione, ai tutor di detti corsi e ai supervisori.

Sono inoltre attribuiti 0,50 crediti formativi ora ai Soci professionisti per lo svolgimento delle attività organizzative e di gestione dell’Associazione adeguatamente documentate.

 Art.7 ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE DI CUI HA USUFRUITO IL SOCIO

E’ responsabilità del Socio professionista richiedere e ottenere le attestazioni e le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione all’evento di formazione professionale permanente.

In tali attestazioni e certificazioni deve essere chiaramente specificato il numero delle ore effettuate e, nel caso sia stato accreditato dall’Associazione, il numero di crediti formativi concessi.

Il Socio professionista, al momento del rinnovo annuo dell’iscrizione, deve inviare via e-mail alla Commissione Scientifica per la Formazione, unitamente alla domanda di rinnovo (scaricabile dal sito dell’ Associazione), l’autocertificazione delle ore svolte e gli attestati o le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione a eventi di formazione professionale permanente, così come specificati nel presente Disciplinare, per un numero di ore che vadano ad esaurire il monte ore obbligatorio (16 ore).

 Art.8 ESONERI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Il Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, può esonerare pienamente o parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale nei casi di:

  • gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori
  • grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali
  • interruzione per un periodo non inferiore a un anno dell’attività professionale di mediatore penale
  • trasferimento all’estero

L’esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.

Nel caso in cui il Socio professionista non adempiesse l’obbligo di aggiornamento professionale costante senza avere giustificate motivazioni, analizzate dal Consiglio direttivo nei modi appena espressi, può incorrere in sanzioni erogate dal Consiglio stesso in relazione alla gravità del mancato adempimento.

Per la mancata attestazione degli eventi ovvero il non raggiungimento per un solo anno del monte ore obbligatorio, il Consiglio Direttivo potrà sollecitare il socio e fissare un termine per la presentazione degli attestati concordandolo con l’interessato.

Il Consiglio direttivo considererà il non raggiungimento per più di due anni del monte ore obbligatorio, in mancanza di valide giustificazioni dal Socio professionista interpellato, come un’infrazione e sottoposta alla valutazione della Commissione Disciplinare.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente disciplinare è approvato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione ed entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Associazione.

Il primo anno di applicazione, in via transitoria, sono possibili provvedimenti di sanatoria, da valutarsi caso per caso, a cura della Commissione Scientifica per la Formazione, con l’assenso del Consiglio Direttivo.