LA DIRETTIVA 2012/29/UE.

VITTIMA E GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE: IL DIRITTO A GARANZIE NEL CONTESTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

La Direttiva 2012/29/Ue (d’ora innanzi “Direttiva”) stabilisce norme minime «in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», sostituendo la meno ampia e articolata Decisione Quadro 2001/220/GAI UE2 «sulla posizione della vittima nel procedimento penale», fatte salve le precedenti direttive per particolari categorie di vittime. Parola chiave della Direttiva è «vittima», parola divisiva in ambito penale, cui non sembrano estranee anzitutto le sue connotazioni emotive, le cui radici, come spesso accade, risalgono ad una metaforica sorgente sempre attiva e, se non avvertita, scivolosa: i romani spiegavano victima con vincta adducatur ad altarem, ove il radicale vic mette in relazione victima con vincere, evidenziandosi in sede specialistica che questa derivazione etimologica è la sola che può spiegare come «vittima» abbia potuto assumere il significato di “essere che subisce, essere sofferente”, per il tramite del sacrificio (umano e poi) animale gradualmente sino al senso pro-fano di «vittima» come “sofferente per un’ingiustizia subita”. Ciò premesso, l’ art. 2 della Direttiva per «vittima» intende «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», e ne estende la definizione includendovi anche la c.d. vittima indiretta (non specificamente contemplata, invece, dalla succitata Decisione Quadro), ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona», per «familiare» intendendo non solo il coniuge, ma anche il convivente more uxorio, nonché «i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima». La Direttiva riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l’arco processuale, inclusa l’esecuzione penitenziaria: dal diritto ad ottenere dettagliate, comprensibili informazioni sul proprio caso al diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai numerosi e significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad una variegata protezione. Tra i molti diritti, la Direttiva riconosce alla vittima anche «il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa», oggetto del presente contributo . Orbene, riferendosi la Direttiva al procedimento penale in tutte le sue articolazioni, d’ora innanzi si farà uso – al fine di una più spedita trattazione– del termine «vittima», bene inteso che, prima della sentenza definitiva di condanna, si intenderà con questa parola far riferimento alla persona che si proclama offesa, prima dell’esercizio dell’azione penale, e che – esperita l’azione – è presunta «persona offesa» nell’imputazione. Per converso, la Direttiva chiarisce espressamente che con la locuzione «autore del reato» «si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato», ma anche «ad una persona indagata o imputata prima dell’eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna», fatta «salva la presunzione di innocenza»: chiarificazione terminologica che legittima sin d’ora l’uso della locuzione, sempre a fini di praticità espositiva, con riferimento all’intero arco del procedimento penale. La Direttiva, all’art. 2, comma 1, d), definisce poi la «giustizia riparativa» come «ogni procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni [difficultés/matters] sorte dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale [tiers indipendant/ impartial third party]» : definizione orientata alle riparabili conseguenze del reato, pressoché identica a quella veicolata dalla fondamentale Raccomandazione n°R (99)19 «sulla mediazione in materia penale» , e riferita dunque solo a questo particolare «servizio di giustizia riparativa». L’Unione Europea, infatti, preso atto che il concetto e la portata della mediazione in materia penale si sono nel tempo articolati ed è emersa la necessità di una più ampia, comprensiva categoria, fa riferimento ai servizi di giustizia riparativa , «fra cui ad esempio la mediazione [mediation entre la victime et l’auteur de l’infraction/victim-offender mediation], il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi»

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