CODICE DEONTOLOGICO

CODICE ETICO DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Art.1 DEFINIZIONE

Il presente Codice Etico, Deontologico e di Condotta (di seguito CEDIC) è un insieme di indicatori di autoregolamentazione, d’identificazione e di appartenenza, cui hanno l’obbligo di attenersi tutti i professionisti appartenenti, in quanto Soci dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa nell’ambito del loro lavoro e anche durante il tirocinio, al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Mediatori Penali.

Il presente Codice è parte integrante dello Statuto dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale Giustizia Riparativa, Associazione italiana di professionisti della mediazione penale e giustizia Riparativa.

Art.2 SCOPO

Il CEDIC ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme di condotta cui il Mediatore Penale deve attenersi nell’esercizio della propria professione al fine ultimo di tutelare quanti entrano in contatto con il mediatore nella loro qualità di consumatori, così come previsto dall’art.27-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Sono illeciti deontologici le condotte contrarie alla dignità professionale e qualunque violazione del Codice penale.

L’ Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa è tenuta a inviare il CEDIC a tutti i professionisti iscritti e promuovere periodicamente iniziative di aggiornamento e approfondimento sui suoi contenuti e sui relativi aspetti applicativi.

I Mediatori Penali hanno non solo l’obbligo di osservare il presente CEDIC ma ne sono parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalandone le inadempienze agli organi competenti.

L’adesione al presente codice non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

Art.3 DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE E OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE PENALE

Ai fini del presente codice di condotta e a completamento di quanto già definito nello Statuto, il Mediatore Penale è una figura competente reperita in tutte le aree sociali e specificamente formata nella materia di risoluzione dei conflitti in area penale.

Egli è un professionista qualificato a seguito di una specifica e rigorosa formazione teorico-pratica che consente l’acquisizione di un alto livello di competenza nella gestione e risoluzione del conflitto e abilità specifiche per lavorare con le vittime e autori di reato. 

L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente e la supervisione, considerati obblighi in capo al Mediatore Penale.

L’esercizio della Mediazione Penale è libero, autonomo, competente, indipendente nel giudizio intellettuale e tecnico. È fondato sull’obbligo del segreto professionale, sul rispetto

dei mediandi (intesi anche nella loro qualità di consumatori) e dei principi di buona fede, di correttezza, di trasparenza, di responsabilità del professionista.

I professionisti iscritti all’ Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa sono tenuti a osservare scrupolosamente gli obblighi e i divieti fissati nel presente CEDIC.

La mancata osservanza di tutti o parte di quegli obblighi e divieti, si configura come condotta in contrasto con la professionalità del Mediatore Penale, è motivo di decadenza dalla qualità di Socio ed è passibile di provvedimenti disciplinari, così come definito nel Regolamento Attuativo.

Art.4 ETICA DEL MEDIATORE PENALE

L’esercizio della Mediazione Penale comporta da parte del professionista mediatore imparzialità nei confronti delle parti.

Al Mediatore Penale è proibito:

  • intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui esista o sia esistito un precedente legame personale e professionale (familiare, amicale e lavorativo);
  • erogare ai mediandi servizi che esulano dall’ambito specifico della Mediazione Penale;
  • fare pressione sui mediandi affinché aderiscano a un accordo che non sia fonte di libero consenso;
  • accettare incarichi riservati dalla legge in via esclusiva agli iscritti in ordini, collegi, albi, elenchi o registri.

Art.5 RISERVATEZZA

Salvo riserva di applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale italiano in tema di segreto professionale, il Mediatore Penale deve attenersi al più assoluto segreto sullo svolgimento, sui contenuti dei colloqui di Mediazione Penale e sugli eventuali accordi raggiunti.

L’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di tutti i mediandi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Penali, anche i tirocinanti, gli stagisti e gli allievi in formazione e in generale tutti coloro che, avendo ottenuto l’assenso di tutti i mediandi, assistono ai colloqui di Mediazione Penale.

Art.6 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Mediatore Penale ha l’obbligo di aggiornare costantemente la propria preparazione professionale conservando e accrescendo conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio e degli utenti/mediandi.

Ogni Mediatore Penale iscritto all’ Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa deve osservare tale obbligo secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Attuativo e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

Art.7 DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

I Mediatori Penali devono rigorosamente attenersi alla normativa dello Stato in cui esercitano la propria attività professionale, con particolare riferimento al regime professionale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

Tutti gli associati all’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, pena l’esclusione dall’associazione, devono contrarre la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), così come specificato nel Regolamento Attuativo.

Art. 8 SUPERVISIONE PROFESSIONALE

Il Mediatore Penale in caso di difficoltà nel proprio operato è tenuto a richiedere la supervisione professionale a Mediatori Penali supervisori e/o colleghi Mediatori Penali professionisti di lunga esperienza, al fine ultimo di offrire un servizio in grado di rispettare i principi di tutela descritti nel presente Codice.

In questi termini la supervisione professionale rientra nell’ambito della formazione permanente e come tale è normata dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.

Art.9 DIRITTI DEGLI UTENTI/MEDIANDI

I mediandi fin dal primo incontro, nella loro qualità di utenti e consumatori, devono essere adeguatamente informati dal Mediatore Penale circa gli obiettivi, le caratteristiche e le varie fasi del percorso di mediazione oltre che della specificità del suo intervento distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti a ordini o collegi, in particolare dell’ambito giuridico,

psicologico, psicoterapeutico e socio-assistenziale, così come specificato anche nello Statuto.

I mediandi inoltre devono apprendere dal Mediatore Penale il costo degli incontri, le modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Per il pieno rispetto dei diritti di riservatezza personali dei mediandi, il Mediatore Penale deve richiedere a essi la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.

Ai Mediatori Penali Soci professionisti dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa è fatto divieto di vincolare gli utenti/mediandi con un contratto che li obblighi a effettuare un numero minimo di colloqui.

Gli utenti/mediandi, come lo stesso Mediatore Penale, hanno il diritto di interrompere la Mediazione Penale quando lo riterranno opportuno e i costi riguarderanno i soli incontri effettuati.

Il Mediatore Penale otterrà l’incarico e il consenso esclusivamente dagli utenti/mediandi.

Nel caso in cui la Mediazione Penale sia raccomandata da un Magistrato, i mediandi hanno il diritto di essere informati dal Mediatore Penale che:

  • riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o meno al percorso di Mediazione Penale, senza aggiungere alcun commento;
  • nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Penale, tali accordi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o tramite i loro avvocati;
  • nel caso d’interruzione della Mediazione Penale o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Penale alle autorità competenti;
  • l’invio da parte dei Magistrati è subordinato al consenso degli utenti/mediandi.

A tutela dei propri diritti in quanto consumatori, i mediandi devono essere informati dal Mediatore Penale che presso la sede dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, in applicazione della L. 4/2013, è istituito lo Sportello del Consumatore il cui regolamento è parte integrante delle Linee Guida e del CEDIC.

Per una completa informazione circa i propri diritti e i criteri etici e deontologici di condotta del Mediatore Penale, copia del CEDIC dovrà essere a disposizione degli utenti/mediandi nella sede dei colloqui.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

Art.10 INTERRUZIONE DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione può essere interrotta qualora:

  • lo decida uno o entrambi i mediandi;
  • il Mediatore Penale valuti che non esistono le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione;
  • il Mediatore Penale valuti che le regole della Mediazione Penale non siano state rispettate;
  • il Mediatore Penale non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità.

Art.11 DICHIARAZIONI PUBBLICHE

Tutte le dichiarazioni pubbliche dei Mediatori Penali Soci professionisti dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa devono essere coerenti con i contenuti del presente Codice e con le norme previste nello Statuto dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, così come descritto nello Statuto.

Art.12 PUBBLICITA’

Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Penali sono tenuti a essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio agli utenti/mediandi e al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

Nelle informative pubblicitarie i Mediatori Penali i non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, così come descritto nello Statuto.

Art.13 INFORMATIVA AGLI UTENTI/MEDIANDI

Il professionista iscritto all’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa, in applicazione della normativa vigente, ha l’obbligo di informare gli utenti/mediandi del proprio numero d’iscrizione all’Associazione (art.8 c.2 L. 4/2013) e a fornire all’utente/cliente i riferimenti dell’Associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale nazionale, del sito web, anche per consentire l’inoltro di eventuali reclami, così come specificato anche nello Statuto.

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa.

Art.14 MANCATO RISPETTO DEL CODICE ETICO, DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

Come previsto dallo Statuto, l’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa opera attivamente per garantire che i propri associati si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta descritte nel presente codice, prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate degli Organismi di vigilanza della condotta professionale, descritti nel successivo articolo.

Art.15 ORGANISMI DI VIGILANZA DELLA CONDOTTA PROFEESSIONALE 

A garanzia dei mediandi, intesi anche nella loro qualità di consumatori, degli associati e dell’associazione stessa, lo Statuto dell’Accademia Italiana di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa prevede l’istituzione di una Commissione Disciplinare, qualora risultasse necessario verificare, sia per valutazione di un utente o di un altro socio, il rispetto da parte di un proprio associato dei requisiti professionali e  dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, Deontologico e di Condotta e dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.

Art.16 NORME DI CHIUSURA

Le disposizioni specifiche del presente CEDIC costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.